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  • Comunità Montana Mont Rose

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

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Vai al titolo successivo ("ORGANI ELETTIVI")

Art. 1 - Principi fondamentali

1.         Il presente statuto è adottato in conformità alla L.R. 7.12.1998 n. 54, applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 della Costituzione, della Legge costituzionale 26.02.1948 n. 4, della Legge costituzionale 23.09.1993 n. 2 e della Legge27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.

2.         Il Comune costituisce Ente Locale, territoriale, autonomo e democratico che rappresenta la Comunità di Pontboset ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione e della Legge dello Stato e della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Ha autonomia statutaria e finanziaria nell’ambito delle leggi e delle norme statali e regionali sulla finanza pubblica.

3.         L’autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti ed i poteri di cui al presente statuto.

4.         Il Comune è titolare di funzioni proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Stato e dalla Regione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione.

5.         Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

6.         Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la Regione ed altri Comuni.

7.         Gestisce, per conto dello stato, i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

8.         Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

9.         Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate al Comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie

10.          Il Comune ha personalità giuridica, può proporre azioni e può stare in giudizio per  difesa dei propri diritti.

Art. 2 - Finalità

1.         Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della Costituzione, dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta e alle tradizioni locali.

2.         Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione della comunità.

3.         La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito degli interessi nel proprio territorio.

4.         Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:

a)         il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell’uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;

b)         la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell’associazionismo economico e cooperativo;

c)         il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l’attività delle organizzazioni di volontariato;

d)         la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;

e)         la tutela e lo sviluppo delle consorterie promiscuità per condomini agrari e forestali e delle altre associazioni di cui all’art. 2 lettera o) dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta, nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consortili, dei demani collettivi e degli usi civici nell’interesse delle comunità di locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l’adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorterie alle esigenze delle comunità titolari;

f)          la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;

g)         la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni, dialetti e consuetudini locali, anche in collaborazione con i Comuni vicini e con la Regione;

h)         la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della Regione e dello Stato.

5.         Il Comune può partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, nell’ambito dell’integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo insostituibile dei poteri locali ed autonomi.

6.         Il Comune attua la promozione sportiva da realizzare attraverso la creazione dei servizi per lo sport, a partire dagli impianti e dalla tutela sanitaria.

Art. 3 - Programmazione e cooperazione

1.         Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri Comuni, della Regione, dello Stato e della carta europea dell’autonomia locale ratificata con Legge 30/12/1989 n. 439.

2.         Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d’Aosta avvalendosi dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3.         I rapporti con altri Comuni e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà  tra le diverse sfere di autonomia nonché alla massima efficienza ed efficacia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza.

4.         Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, anche mediante forme di gemellaggio.

Art. 4 - Territorio

1.         Le frazioni storicamente riconosciute dalla Comunità e denominate La Place, Frassiney, Savin, Trambesere, Pialemont, Piolly, Vareisa, Terrisse, Valvieille, Frontière, Ecreux, Crest di sotto, Crest di sopra, Percellette, Folliettaz, Delivret, Fournier, La Bourney, Barmelle, Barmacrepa e Châteigne costituiscono con il capoluogo, denominato Pont­ - Bozet, il territorio del Comune.

2.         Il territorio del Comune, risultante dal piano topografico ex art. 9 L. 24.12.1954 n. 1228, si estende per kmq. 33,76 e confina con i Comuni di Champorcher, Donnas, Hône, Issogne, Arnad, Vico Canavese e Traversella.

 

Art. 5 - Sede

1.         Il civico palazzo, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è Sito in Località Pont-Bozet. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l’accesso dei cittadini.

2.         Le adunanze dagli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze, previa deliberazione della Giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.

3.         La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio.

Art. 6 - Stemma, gonfalone, bandiera e fascia

1.  Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Pontboset e potrà identificarsi nello stemma qualora con Decreto della Giunta regionale questo venga autorizzato.

2.         Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale

3.         L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, salvo autorizzazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

4.         Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d’Aosta va sempre esposta accanto a quelle della Repubblica Italiana e della Comunità Europea.

5.         La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dal I° comma e con quello della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

6.         L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento

Art. 7 - Lingua francese e francoprovenzale

1.        Nel Comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.

2.         Il Comune riconosce piena dignità al francoprovenzale quale forma tradizionale di espressione.

3.         Per l’attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell’italiano, del francese e del francoprovenzale.

4.         Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del Comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.

5.         Gli interventi in francoprovenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.

Art. 8 - Toponomastica

1.         Il nome del Comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.

2.         Può essere costituita una apposita commissione per determinare l'esatta denominazione dei luoghi

indicati al I° comma.

3.      Il regolamento determina l’organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione nonché le modalità per provvedere all’adeguamento delle denominazioni menzionate.