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  • Comunità Montana Mont Rose

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TITOLO V - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

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Art. 43
Organizzazione infracomunale e sovracomunale

 

1.         Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali, in principalità con la comunità montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi.

2.         Il Consiglio comunale promuove e favorisce intese e forme di collaborazione anche internazionale, nella forma del gemellaggio o con appositi accordi, per incentivare l’unione tra le comunità locali dell’arco alpino, lo scambio di esperienze amministrative, culturali e linguistiche nonché la cooperazione economica tra zone di identiche origini e tradizioni, con particolare riferimento agli enti locali confinanti.

3.         Il Comune, d’intesa con altri enti locali o privati, può promuovere la costituzione di appositi organismi infracomunali o sovracomunali aventi competenza in materia di impianti a fune, comprensori sciistici, centrali idroelettriche e tutela ambientale.

4.         Apposite convenzioni, adottate d’intesa con gli enti interessati, disciplinano la composizione, l’organizzazione, il funzionamento ed i compiti specifici degli organismi costituiti ai sensi del precedente comma.

Art. 44

Cooperazione

 

1.         L’attività del comune diretta a .conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri enti locali organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

2.         Il Consiglio comunale, d’intesa con altri organismi operanti nel settore, può costituire, in base ad un

regolamento che ne prevede composizione, organizzazione, funzionamento e compiti specifici, una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle cooperative esistenti sul territorio.

 

 

Art. 45

Convenzioni

 

1.        Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, con altri enti locali o loro enti strumentali, anche individuando nuove attività di interesse comune, nonché l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative programmi speciali ed altri servizi di pubblico interesse, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni.

2.                 Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3.                  

Art. 46

Associazioni di Comuni

 

1.        Il Consiglio comunale può costituire, nelle forme e con le finalità previste nella legge, associazioni  per migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività, valutate le istanze e considerate le proposte presentate dai cittadini interessati.

2.         Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.47

Accordi di programma

 

1.        Il Comune promuove e conclude accordi di programma per la realizzazione di opere, interventi e previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano di procedimenti complessi per il coordinamento e dell’attività di più soggetti interessati.

2.        L’accordo, disciplinato per legge, deve prevedere i seguenti elementi:

a)         i tempi e le modalità per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b)        i costi e le fonti di finanziamento;

c)         la disciplina dei rapporti tra gli enti interessati;

d)        il coordinamento dell’attività e di ogni connesso adempimento;

e)         le finalità perseguite;

f)         le forme degli eventuali arbitrati e degli interventi surrogatori.

3.         Il Sindaco definisce e stipula l’accordo, previa deliberazione d’intenti del Consiglio comunale, con 1’osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni statutarie.

4.        D’intesa con la Regione il Comune partecipa alla predisposizione del piano regionale relativo all’uso delle fonti rinnovabili di energia ex art. 5 1. 09.01.1991 n. 10 e può stipulare accordi ai sensi dei commi precedenti con altri soggetti pubblici e privati per l’esecuzione di opere in attuazione del menzionato piano.

Art. 48

Comunità montane

 

1.         Il Consiglio comunale, con deliberazione, può delegare alla comunità montana l’esercizio di funzioni del Comune che riguardano ambiti locali.

2.         Il Comune si riserva poteri di indirizzo, di impulso e di controllo sulle materie delegate ai sensi del comma precedente.

3.         L’ente, nell’interesse della comunità locale e per un più razionale svolgimento delle sue funzioni, può stipulare accordi ed intese con la comunità montana.

Art. 49

Consorterie e consorzi di miglioramento fondiario

 

            1.         Il Comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell’interesse della comunità locale.

2.         Il Comune promuove e favorisce la costituzione e lo sviluppo dei consorzi di miglioramento fondiario per incrementare la produzione agricola locale, per ottimizzare l’impiego del territorio e per tutelare l’ambiente naturale.

3.         Può fornire consulenza tecnica e giuridica ai consorzi di miglioramento fondiario a mezzo delle commissioni consiliari, del Segretario Comunale, di funzionari e di apporti esterni ad alta qualificazione professionale convenzionati.

4.         Per conseguire gli scopi di cui al 20° comma il Comune può attribuire ai consorzi di miglioramento fondiario apporti economici e può stipulare accordi con altri Comuni.