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TITOLO IV - SERVIZI

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Vai al titolo successivo ("ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE")

 

Art.33

Forme di gestione

1.                     Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a)              in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un’istituzione od un’azienda;

b)              in concessione a terzi, scelti tramite procedura ad evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;

e)              a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d)              a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e)   a mezzo di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale, qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2.         La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge e dallo statuto, sulla base della valutazione delle istanze, richieste e proposte presentate dagli utenti.

3.         Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione avviene tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di associazioni o di società a prevalente capitale locale.

4.        Per gli altri servizi la comparazione avviene tra gestione in economia, costituzione di istituzioni, affidamento appalto od in concessione nonché tra forma singola od associata, unione di Comuni o associazioni.

5.        Nell’organizzazione dei servizi sono assicurate dal regolamento idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6.        Il Consiglio comunale può delegare alla comunità montana l’organizzazione e la gestione di servizi di propria competenza secondo le previsioni della legge regionale.

7.        Il Comune conferisce il capitale di dotazione delle aziende speciali e delle istituzioni, determina le loro finalità ed indirizzi, ne approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza su di esse, verifica i risultati della loro gestione e provvede alla copertura dei costi sociali.

Art. 34

Gestione in economia

 

1.        L’organizzazione e l’esercizio dei servizi pubblici in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art.35

Aziende speciali

1.        Nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti deliberati dal consiglio di amministrazione delle medesime ed approvati dal Consiglio comunale.

2.        Il consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio comunale fuori dal proprio ambito, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

3.        Lo statuto dell’azienda prevede un apposito organo di revisione e forme autonome di verifica della gestione.

Art.36

Istituzioni

 

1.        Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune per l’esercizio di servizi sociali, dotati di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dall’organo rappresentativo dell’Ente locale.

2.        Organi delle istituzioni sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3.        Le istituzioni informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4.       Nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti del comune.

5.       Il Consiglio comunale costituisce le istituzioni con atto contenente il regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’organismo, previa redazione di un piano tecnico-finanziario da cui risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni.

6.       Il regolamento inoltre determina la dotazione organica del personale e l’assetto organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati.

 

7.       Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato ed a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

8.       Gli indirizzi da osservare, specificati nell’atto costitutivo, sono aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del consuntivo delle istituzioni.

9.       Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

 

 

Art.37

Consiglio di amministrazione

 

1.         Il consiglio di amministrazione dell’istituzione è nominato dal Consiglio comunale fuori dal proprio ambito, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2.         Il regolamento disciplina il numero dei consiglieri, gli ulteriori requisiti richiesti, la loro durata in carica, la loro posizione giuridica e le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione.

3.         Il consiglio provvede all’ adozione degli atti generali di gestione previsti dal regolamento.

Art.38
Presidente

 

1.         Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta.

Art.39

Direttore

 

1.         Il direttore dell’istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste nel regolamento.

2.         Dirige l’ attività dell’istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli altri organi.

Art.40

Nomina e revoca

 

1.         Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale nei termini di legge, sulla base di un documento corredato dal curriculum dal quale risulti la specifica esperienza e professionalità di ogni candidato, con indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere e dall’accettazione sottoscritta della candidatura.

2.        Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, è presentato al segretario comunale almeno cinque giorni prima dell’adunanza.

3.        Il presidente ed i singoli componenti del consiglio di amministrazione possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco o di un quinto dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che contestualmente li sostituisce.

Art. 41

Società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale

 

1.        Negli statuti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

 

 

 

Art. 42

Gestioni associate

 

1.        Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge e dallo statuto in relazione alle attività, ai servizi ed alle funzioni da svolgere nonché a obiettivi da raggiungere.