
Vai al titolo successivo ("FUNZIONE NORMATIVA")
Art.50
Partecipazione dei cittadini
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione della comunità locale all’attività dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, la democraticità, l’imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia e favorisce le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.
3. Il Comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano l’intervento dei cittadini nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione prevede forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi individuati in apposito regolamento.
Art.51
Assemblee consultive
1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati
2. Apposita pubblicizzazione disciplina la convocazione e lo scioglimento di tali assemblee in cui si discutono specifici problemi di competenza dell’Ente e si provvede alla relativa votazione con voto palese.
3. La pubblicizzazione dell’assemblea avviene mediante affissione dell’avviso di convocazione nelle apposite bacheche comunali almeno 5 giorni prima dell’assemblea stessa.
4. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Consiglio comunale o dal 20% degli elettori.
5. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell’assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
6. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati qualora le questioni da trattarsi riguardano parti specifiche del territorio comunale.
Art.52
Interventi nei procedimenti
1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, salvo le eccezioni stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali sui procedimenti amministrativi.
2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informarne gli interessati mediante comunicazione contenente le indicazioni previste dalla legge.(L.R. 18/1999 e successive modifiche).
3. I regolamenti stabiliscono i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviate ed i responsabili della comunicazione.
4. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza ed il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei.
5. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, possono presentare istanze, memorie, proposte e documenti.
6. Il responsabile dell’istruttoria, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma precedente, esprime un parere non vincolante in merito.
7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste, istanze, petizioni o proposte pervenute deve essere motivato e può essere preceduto da un contraddittorio orale o scritto.
8. I soggetti legittimati hanno diritto di accesso a tutti gli atti del procedimento, salvo le eccezioni stabilite dalla legge e dal regolamento.
9. La Giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti relativi ai procedimenti di sua competenza. Analogo potere spetta al segretario ed ai responsabili degli uffici e dei servizi in relazione alle loro competenze.
Art. 53
Istanze
1. I cittadini, le associazioni, i comitati, le consorterie o chiunque sia interessato possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell’attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro trenta giorni dal Sindaco, dal segretario o dal responsabile a seconda della natura politica od amministrativa della questione.
Art. 54
Petizioni
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o di comune necessità.
2. L’organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l’archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in consiglio. Il Sindaco pone la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.
Art. 55
Proposte
1. I cittadini possono presentare proposte per l’adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dal Sindaco all’organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l’attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L’organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell’interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.
Art.56
Associazioni
1. Il Comune valorizza le forme autonome di associazione e di cooperazione dei cittadini, l’accesso ai dati posseduti e l’adozione di idonee di consultazione nel procedimento di formazione degli atti.
2. Per i fini del I comma la giunta comunale registra, su istanza degli interessati, le associazioni operanti sul territorio.
3. Le scelte amministrative che possono produrre effetti sull’attività delle associazioni sono subordinate all’acquisizione dei pareri di queste entro trenta giorni dalla richiesta dell’ente.
Art.57
Organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, anche su base di frazione.
2. Il Comune per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinandone le finalità, i requisiti per l’adesione, la composizione degli organi e gli aspetti economico - finanziari.
2. Tali organismi e quelli rappresentanti interessi circoscritti nel territorio comunale esprimono pareri nelle materie oggetto di attività limitate a specifiche parti del territorio comunale. Tali pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta.
Art.58
Incentivazione
1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogati incentivi di natura patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa.
Art. 59
Partecipazione a commissioni
1. Le commissioni consiliari, su richiesta, possono invitare i rappresentanti delle associazioni e degli organismi interessati in base al regolamento.
Art. 60
Referendum
1. Sono previsti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare la piena partecipazione della comunità locale alle scelte politico-amministrative.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.
3. Non possono indirsi referendum in materia di bilanci preventivi e consuntivi, di tributi e tariffe e ogni altro atto inerente alle entrate comunali, di attività amministrative vincolate da leggi e di materie già oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo biennio. Non si ammettono più di tre referendum all’anno.
4. Il referendum può essere promosso:
a) dal 30% del corpo elettorale;
b) dal Consiglio comunale a maggioranza;
c) dalla Giunta comunale
5. La richiesta di referendum deve essere presentata al sindaco e non richiede particolari formalità. Essa viene discussa dal Consiglio comunale che in caso di accoglimento fissa i tempi e le modalità organizzative della consultazione.
6. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del Comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
7. L’indizione e l’esito del referendum sono pubblicati all’albo pretorio del comune e nel bollettino ufficiale della regione.
Art. 61
Effetti
1. Per i referendum consultivi e propositivi entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio delibera i conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento dei risultati del referendum è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Per quanto riguarda il referendum abrogativo, in caso di approvazione, l’atto ad esso sottoposto risulta abrogato dalla data di pubblicazione dell’esito del referendum nel bollettino ufficiale Regionale.
Art. 62
Accesso
1. Ai cittadini singoli od associati è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi, agli atti delle
amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento ed in attuazione del principio di trasparenza.
2. Il precedente comma non si applica agli atti che sono dichiarati riservati o sottoposti a limiti di divulgazione dalla legge o dal regolamento.
3. Il regolamento disciplina i casi di accesso differito ed il rilascio delle copie.
Art. 63
Informazione
1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge o da regolamenti comunali. Per quanto riguarda le disposizioni tributarie gli atti dell’amministrazione si adegueranno alla vigente legge in materia di statuto dei diritti del Contribuente.
2. L’ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione della possibilità dell'avvio di un procedimento amministrativo deve essere chiara, esatta, tempestiva, completa nonché adeguata all’eventuale indeterminatezza dei destinatari.
4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
Art.64
Procedimento amministrativo
1. Il Comune, le aziende, le istituzioni e gli altri organismi comunali uniformano la propria attività
amministrativa ai principi, ai criteri ed alle procedure previste dalle norme in materia di procedimento amministrativo.
Art.65
Difensore Civico
Il Consiglio Comunale può istituire la figura del difensore civico, anche previa intesa con la Regione disciplinandone l’elezione, le prerogative, i mezzi dello stesso nonché i suoi rapporti con il Consiglio comunale mediante integrazione del presente statuto qualora venga raggiunta un’intesa con la Regione.