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Art.66
Statuto
1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti normativi del comune.
2. E' ammessa l’iniziativa del consiglio comunale o di almeno il 20% dei cittadini per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di un progetto redatto per articoli secondo la procedura prevista per le proposte.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e l’atto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Lo statuto e le relative modifiche od integrazioni sono sottoposti a pubblicità entro quindici giorni dall’entrata in vigore.
5. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d’Aosta, per la sua conservazione.
Art. 67
Regolamenti
1. Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto.
2. Nelle materie coperte da riserva di legge la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto delle norme legislative e dello statuto.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi, considerate le disposizioni regolamentari emanate da soggetti dotati di competenza concorrente.
4. L’ iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini con le stesse modalità previste per le proposte.
5. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum consultivo ai sensi dello statuto.
6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
7. I regolamenti sono pubblicati nell’albo comunale sia dopo l’adozione da parte del consiglio sia dopo la loro entrata in vigore, per quindici giorni.
8. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art.68
Ordinanze
1. Il sindaco emana ordinanze normative nel rispetto della costituzione e dei principi generali.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L’ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.