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TITOLO VII - FUNZIONE NORMATIVA

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Vai al titolo successivo (" NORME TRANSITORIE E FINALI ")

 

Art.66

Statuto

 

1.         Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti  normativi del comune.

2.         E' ammessa l’iniziativa del consiglio comunale o di almeno il 20% dei cittadini per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di un progetto redatto per articoli secondo la procedura prevista per le proposte.

3.         Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e l’atto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4.         Lo statuto e le relative modifiche od integrazioni sono sottoposti a pubblicità  entro quindici giorni dall’entrata in vigore.

5.         Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d’Aosta, per la sua conservazione.

Art. 67

Regolamenti

 

1.         Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto.       

2.         Nelle materie coperte da riserva di legge la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto delle norme legislative e dello statuto.

3.         Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi, considerate le disposizioni regolamentari emanate da soggetti dotati di competenza concorrente.

4.         L’ iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini con le stesse modalità previste per le proposte.

5.         I regolamenti possono essere sottoposti a referendum consultivo ai sensi dello statuto.

6.         Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

7.         I regolamenti sono pubblicati nell’albo comunale sia dopo l’adozione da parte del consiglio sia  dopo la loro entrata in vigore, per quindici giorni.

8.         Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art.68

Ordinanze

 

1.      Il sindaco emana ordinanze normative nel rispetto della costituzione e dei principi generali.

 

2.      Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.   

3.      L’ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.

4.      In caso di assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.