Descrizione
Le operazioni connesse al procedimento referendario sono sospese con effetto immediato, con riserva di successive indicazioni .
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E' stato indetto un Referendum Costituzionale concernente " Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" (si precisa che non si tratta di un referendum abrogativo e quindi non avrà quorum).
Domenica 29 marzo 2020, dalle ore 7 alle ore 23, si svolgeranno le operazioni di voto.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 9, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla pubblicazione sulla G.U. n. 23/2020 del D.P.R. 28 gennaio 2020 concernente: Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo del divieto di comunicazione istituzionale, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.
In allegato il link con tutte le informazioni ed allegati ulteriori informazioni e/o modulistica
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E' stato indetto un Referendum Costituzionale concernente " Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" (si precisa che non si tratta di un referendum abrogativo e quindi non avrà quorum).
Domenica 29 marzo 2020, dalle ore 7 alle ore 23, si svolgeranno le operazioni di voto.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 9, comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla pubblicazione sulla G.U. n. 23/2020 del D.P.R. 28 gennaio 2020 concernente: Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo del divieto di comunicazione istituzionale, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.
In allegato il link con tutte le informazioni ed allegati ulteriori informazioni e/o modulistica
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Dèrniere modification: 30/03/2020 15:58:29