Cessione di Fabbricato

L’obbligo di effettuare la comunicazione all’Autorità di P.S. in caso di cessione della proprietà o godimento di immobili

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

A chi ha effettuato la cessione di un fabbricato e deve comunicarlo al Comune.

Descrizione

L’obbligo di effettuare la comunicazione all’Autorità di P.S. in caso di cessione della proprietà o godimento di immobili (c.d. cessione fabbricato) è stato recentemente ridefinito dall’art. 2 del D. L. 20 giugno 2012 n. 79, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 131 (concernente misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini).
Viene ora confermato il principio che la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate dei contratti inerenti diritti su fabbricati o porzioni di essi (vendita, locazione, comodato, ecc.) assorbe l’obbligo di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza, di cui alla L. 59 del 1978 (concernente norme penali e processuali per la prevenzione e repressione di gravi reati); l’obbligo rimane in via residuale in tutti i casi di atti non soggetti a registrazione e, quale sanzione per eventuali violazioni, rimane ferma la previsione di cui al 4° comma dell’art 12 D.L. 21 marzo 1978, n.59 (sanzione amministrativa di euro 206.58). L’assorbimento del predetto obbligo viene esteso, da ora, anche ai contratti di comodato ed a tutti i contratti di locazione registrati, comprese le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni.

Come fare

Rivolgersi all'ufficio indicato nella sezione "Unità organizzativa responsabile".

Cosa serve

1) Documento di riconoscimento del Dichiarante in corso di validità

2) Nome, Cognome, Indirizzo e Data di Nascita del Cedente

3) Nome, Cognome, Indirizzo e Data di Nascita del Cessionario

Cosa si ottiene

La comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza cessione di fabbricato.

Tempi e scadenze

La dichiarazione di cessione di fabbricato va presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile, indicando l'esatta ubicazione dell'immobile, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi demografici

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

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Dèrniere modification: 17/11/2023 11:05:11

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