In previsione di una eventuale futura incapacità di poter esprimere le proprie volontà, la persona interessata chiamata ""disponente"" può esprimere le Disposizione anticipate di trattamento - Dat.
Tali disposizioni possono essere redatte:
In forma di atto pubblico, vale a dire davanti ad un notaio (2699 del c.c.). Tale articolo del codice civile, pur prevedendo oltre al notaio, “altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”, tale “altro pubblico ufficiale” non può essere l’incaricato del sindaco o l’ufficiale di anagrafe o di stato civile. Per “altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato” si intende, secondo le rispettive leggi ad hoc, ad esempio, il segretario comunale per gli atti pubblici in cui è parte il Comune o il titolare delle IACP per le alienazioni della case popolari, ma mai l’impiegato comunale incaricato dal sindaco. Ricordiamo anche che il Console all’estero svolge anche funzioni notarili.
In forma di scrittura privata autenticata. L’autenticazione è fatta dal notaio (art. 2703 del c.c.). Anche qui valgono le stesse osservazioni espresse al punto precedente. In più, l’incaricato del sindaco non è abilitato ad autenticare firme su scritture private, ma su istanze o dichiarazioni sostitutive dirette non a organi della P.A. o gestori di pubblici servizi o a detti organi ai fini della riscossione di benefici economici. Solo se il legislatore avesse previsto espressamente la competenza del funzionario incaricato dal sindaco, allora detta scrittura privata sarebbe stata autenticata dal funzionario comunale, come è avvenuto, ad esempio, per la vendita di autoveicoli e rimorchi con la legge Bersani del 2006.
In forma di scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo del disponente medesimo. Si prevede, quindi, che la disposizione non sia autenticata, ma sia consegnata personalmente (o da persona appositamente delegata in forma scritta) all’Ufficio dello stato civile.
In forma di scrittura privata non autenticata ma consegnata personalmente presso le strutture sanitarie. Tale alternativa è ammessa quando sussistano i presupposti che le Regioni abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico.